Art. 50.
(Disposizioni sulle funzioni funebri

e sulla sepoltura).

      1. Gli interessati possono affidare al convivente o ad uno dei componenti del nucleo stabile l'esecuzione delle proprie disposizioni riguardanti le funzioni funebri, la sepoltura o la cremazione.
      2. In assenza di disposizioni sulle funzioni funebri e sulla sepoltura, il convivente e gli altri componenti del nucleo stabile non possono essere esclusi, da parte dei prossimi congiunti del deceduto, dalle funzioni funebri anche quando esse sono svolte in forma privata.